Titolo I
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. 2. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli interventi in materia sono rivolti in particolare a: a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali; b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale; c) sostenere le Università nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza; d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile; e) favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi; f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Costituzione della Repubblica Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Costituzione della Repubblica Articolo 34
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Costituzionale Numero
3 del 2001
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 246 del 1985
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