LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 25-11-2002
REGIONE SICILIA

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 54
del 29 novembre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
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Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente Regionale promulga

la seguente legge:

Titolo I
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi 
degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la 
Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto 
agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento 
e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che di fatto limitano 
l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in 
particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi 
di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli 
interventi in materia sono rivolti in particolare a:
a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei 
corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione 
superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, 
assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;
b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di 
istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e 
meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine 
economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso 
rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo 
di una solida coscienza civile e professionale;
c) sostenere le Università nell'organizzazione e nell'erogazione 
dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, 
predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi 
necessari per agevolare la didattica a distanza;
d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, 
sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena 
integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;
e) favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze 
tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai 
programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi;
f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi 
didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento 
delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso 
all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena 
integrazione.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Costituzione della Repubblica Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Costituzione della Repubblica Articolo 34

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Costituzionale Numero 3 del 2001

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 246 del 1985

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